1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il comitato direttivo;
b) il comitato di coordinamento;
c) la direzione generale.
2. Il comitato direttivo è composto:
a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo presiede;
b) dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
c) dal Ministro della salute, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
d) dal Ministro dell'interno, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
e) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
f) dal Ministro delle comunicazioni, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;
g) da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il comitato di coordinamento, composto da undici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è formato da sei rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 2 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. La direzione generale è costituita da:
a) sei uffici dirigenziali;
b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nella sede centrale;
c) sezioni periferiche territoriali.
5. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta impiegate nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 2, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.